Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 05/04/1976 (Rv. 379866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA DELL'ATTO NOTIFICATO ALL'ALTRA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE SULL'ORIGINALE DEPOSITATO IN CANCELLERIA - OBBLIGATORIETA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA DELL'ATTO NOTIFICATO ALL'ALTRA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE SULL'ORIGINALE DEPOSITATO IN CANCELLERIA - OBBLIGATORIETA.*
La procura alle liti e richiesta affinche il difensore possa esercitare nel processo lo ius postulandi in rappresentanza della parte che gliel'ha conferita (art 83 cod proc civ); ma, ai fini della sua validita, non e necessario che essa sia trascritta nella copia dell'atto che si notifica all'altra parte, essendo invece essenziale che la procura stessa figuri apposta sull'originale dell'atto, depositato in cancelleria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)