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Sez. 1, Sentenza n. 23359 del 11/05/2018 Cc. (dep. 24/05/2018) Rv. 273143 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Adempimento delle obbligazioni civili da reato - Impossibilità per assenza di reddito - Concessione del beneficio - Ostatività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273143-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, comma 6, n. 2, cod. pen., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato. (Fattispecie relativa a condannato affetto da cecità, titolare di un assegno di invalidità con accompagnamento, del quale la Corte ha sottolineato la natura solidaristica e non reddituale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)