Sez. 1, Sentenza n. 4004 del 09/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 259141 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Sentenza di patteggiamento - Adempimento delle obbligazioni civili - Motivazione del giudice sul punto - Necessità - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che si era genericamente limitata a riferire che "non ricorrevano le condizioni ostative di cui all'art. 179, comma sesto, numeri 1 e 2 cod. pen.").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 com. 6 n. 1, Cod. Pen. art. 179 com. 6 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)