Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 Ud. (dep. 03/05/2013) Rv. 255130 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Registrazione delle conversazioni - Omessa possibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le videoriprese - Conseguenze - Nullità - Scelta del rito abbreviato - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria. (Fattispecie in cui l'imputato, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., non aveva potuto esercitare l'accesso alle registrazioni, perché l'ingresso nella casa circondariale della strumentazione necessaria per la lettura audio-video dei supporti, pur se autorizzato dal G.I.P., era stato impedito per ragioni di sicurezza dal direttore dell'istituto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)