Sez. 2 - , Sentenza n. 22500 del 10/07/2020 Ud. (dep. 27/07/2020) Rv. 280422 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Registrazione delle conversazioni - Impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le videoriprese - Conseguenze - Nullità - Scelta del rito abbreviato - Deducibilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)