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Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013 (Rv. 626953 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626953-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nella proposizione, da parte di una società in accomandita semplice in liquidazione, e del socio accomandatario in proprio, costituiti in giudizio con lo stesso procuratore, di un'azione per l'adempimento di un obbligo assunto nei confronti della società in riferimento alla vendita di un'azienda della stessa, stante il comune interesse all'adempimento, anche alla luce delle conseguenze normativamente ricollegabili alla posizione del socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)