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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018 (Rv. 650921 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650921-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di responsabilità promossa da un socio nei confronti degli amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società e degli amministratori con il medesimo difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il danno arrecato dagli amministratori alla società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)