Sez. L, Sentenza n. 5598 del 25/06/1987 (Rv. 454072 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO A COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA - LIMITI - ONERE PROBATORIO CONSEGUENTE - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO A COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA - LIMITI - ONERE PROBATORIO CONSEGUENTE - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO.*
Ai lavoratori subordinati con funzioni direttive, per i quali non risulti l'orario normale di lavoro o comunque la durata massima del medesimo, deve essere negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, a norma dell'art. 1, secondo comma, R.d. legge 15 marzo 1923 n. 692, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 1975, salvo il rispetto dei limiti imposti dai criteri di ragionevolezza, oltre i quali il venir meno di congrue pause pregiudicherebbe l'indispensabile ripristino delle energie lavorative del dipendente. Al riguardo incombe sul dipendente con mansioni direttive l'Onere di dimostrare il superamento del detto limite di ragionevolezza, ed anche quello di provare la durata del lavoro svolto in concreto, durante la giornata lavorativa (orario compreso). (Conf 604/86, mass n 444179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)