diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 604 del 30/01/1986 (Rv. 444179 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO NELL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI DIRIGENZIALI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMPENSO RELATIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444179-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO NELL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI DIRIGENZIALI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMPENSO RELATIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI.*

In ipotesi di espletamento di mansioni dirigenziali, in relazione alle quali l'art. 1, secondo comma, R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 esclude l'applicazione delle Disposizioni che limitano l'orario di lavoro - alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 101 del 1975 - è retribuibile la prestazione che ecceda i limiti della ragionevolezza, limiti che vanno valutati non tanto nell'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto piuttosto nell'elemento qualitativo e cioè nell'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore con tale qualifica ed implicante necessariamente adeguate pause di riposo, pena il pregiudizio alla salute del lavoratore stesso; il diritto al compenso per lavoro straordinario è però escluso allorché il complesso degli elementi retributivi corrisposti al lavoratore, inclusivo di ogni emolumento continuativo, non remuneri già il medesimo per tale maggiormente gravosa prestazione lavorativa. (V 5618/84, mass n 437290; (V 3258/82, mass n 421219).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)