Sez. 6, Sentenza n. 8450 del 27/05/1981 Ud. (dep. 29/09/1981) Rv. 150262 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE GENERICO DELLE CIRCOSTANZE - INAPPLICABILITÀ QUANDO SIA ELEMENTO COSTITUTIVO O CIRCOSTANZE SPECIALI DI ALTRO REATO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE GENERICO DELLE CIRCOSTANZE - INAPPLICABILITÀ QUANDO SIA ELEMENTO COSTITUTIVO O CIRCOSTANZE SPECIALI DI ALTRO REATO.*
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è una attenuante che copre una gamma indefinita di comportamenti tutti sussumibili sotto la generica dizione di "elisione o attenuazione delle conseguenze del reato". L'attenuante in questione, oltre ad essere generica, può trovare applicazione solo quando la circostanza prevista non integri un elemento costitutivo del reato e una circostanza attenuante speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)