diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 592 del 26/02/1966 (Rv. 321172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONTENUTE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321172-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONTENUTE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - CONSEGUENZE.*

Qualora il contraddittorio davanti all'istruttore venga riaperto da un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori incombenti, le conclusioni irritualmente formulate nella comparsa conclusionale, presentata nella fase precedente, vengono a far parte del thema decidendum e devono, quindi, essere esaminate dal giudice soltanto se riproposte davanti all'istruttore nella fase successiva. (Cfr 2792/63; 3016/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)