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Sez. 3, Sentenza n. 2255 del 26/07/1974 (Rv. 370609 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO - CARATTERE FUNZIONALE - SEPARATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370609-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO - CARATTERE FUNZIONALE - SEPARATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - PRECLUSIONE.*

La Competenza a giudicare sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale spetta esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, al giudice competente a decidere il merito. Trattandosi di Competenza funzionale non e consentito, neppure su concorde richiesta delle parti, la rimessione della liquidazione dei danni ad altro giudice, in separato giudizio. (Conf 2047'68, mass n 334145; (V 397'72, mass n 356294; 1197'70, mass n 346824).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)