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Sez. L, Sentenza n. 3867 del 01/09/1977 (Rv. 387543 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA - PROPONIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387543-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA - PROPONIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La Competenza a giudicare sulla domanda di risarcimento di danni da lite temeraria spetta esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, al giudice del merito: tale domanda non e percio proponibile in Sede di legittimita, a meno che non si tratti di danni che si riconnettano esclusivamente alla fase del giudizio di Cassazione. (V: 143'76, massima n 378781; 2255'74, massima n 370609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)