Sez. 4, Sentenza n. 2800 del 15/12/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213225 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Opere provvisionali - Nozione - Contenuto dell'obbligo.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956, è da considerarsi "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa dev'essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio. (Fattispecie di impalcatura al servizio di una grande gru a torre, lasciata priva di manutenzione).
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)