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Sez. 3, Sentenza n. 9518 del 04/12/2025 Ud. (dep. 12/03/2026) Rv. 289583-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Opere provvisionali - Nozione - Qualificazione - Questione di fatto - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289583-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituiscono "opere provvisionali" le strutture temporanee, funzionalmente serventi rispetto alle lavorazioni da eseguirsi ed indipendenti dall'opera definitiva, finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi durante singole fasi o l'intero ciclo delle attività e destinate alla rimozione una volta cessatane la necessità. (In motivazione, la Corte ha affermato che la relativa qualificazione dipende dalla funzione concretamente svolta, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se assistito da motivazione logicamente coerente, giuridicamente apprezzabile e immune da vizi manifesti).

Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 95, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 112, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 122, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 123, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)