Sez. 1, Ordinanza n. 2350 del 03/11/1967 Cc. (dep. 05/12/1967) Rv. 106231 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA - PRESENTAZIONE - SEDE E MODALITA - PRESENTAZIONE AL CANCELLIERE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DEL RICORSO ALLA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO DI PENA - INVIO PER POSTA - AMMISSIBILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA - PRESENTAZIONE - SEDE E MODALITA - PRESENTAZIONE AL CANCELLIERE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DEL RICORSO ALLA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO DI PENA - INVIO PER POSTA - AMMISSIBILITA.*
Poiche per la proposizione dei ricorsi nel processo di prevenzione la legge 27 dicembre 1956, n 1423 fa sussidiario richiamo(art 4 ultimo comma)alle norme del codice di procedura penale riguardanti i ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al combinato disposto degli artt 640 e 641 cod proc pen, in base alle quali la presentazione va eseguita personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale, mediante deposito dell'atto di ricorso nella cancelleria della Corte di appello del distretto in cui ha Sede il tribunale che ha pronunziato il decreto e nella cancelleria della stessa Corte di appello che ha emesso il decreto nel caso di ricorso per Cassazione: con esclusione, pertanto, della possibilita di presentare il ricorso-analogamente a quanto dispone il nuovo testo dell'art 198 ultimo capoverso cod proc pen per le impugnazioni penali-anche al cancelliere del luogo in cui risiede l'interessato e con la ulteriore conseguenza che quali unici Atti equipollenti sono ammissibili la presentazione del ricorso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e detenuta o internata(art 640, terzo comma)ovvero l'invio per posta della dichiarazione di ricorso, previa regolare autentica della sottoscrizione(art 5 DPR 8 agosto 1955, n 666 ed art 3 legge 21 marzo 1956, n 229). (Conf, per la prima parte, 100355, anno 1966; Conf, per la seconda parte, (104542, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 21/03/1956 num. 229 art. 3, Legge 08/08/1955 num. 666 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)