Sez. 4, Sentenza n. 2774 del 10/11/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213223 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Medico ospedaliero - Successione temporale ad altro medico - Affidamento - Omesso esame di nuovi elementi sintomatici - Colpa - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di causalità, laddove si verifichi una successione temporale di medici nella struttura ospedaliera, il principio dell'affidamento di un medico nell'operato del predecessore ha efficacia scriminante nel perdurare delle stesse condizioni e non nel mutare di esse a causa dell'insorgenza di nuovi elementi sintomatici, non esistenti in precedenza -e perciò, naturalmente, non rilevati dai colleghi precedentemente intervenuti- ma insorti successivamente nell'arco di tempo garantito con la propria assistenza. (Fattispecie in cui, secondo l'accertamento di merito, i sintomi di una macrosomia fetale si erano manifestati successivamente all'operato dei precedenti medici di turno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)