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Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 05/06/2008 Ud. (dep. 09/07/2008) Rv. 240519 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Violazione di norme precauzionali - Successione di posizioni di garanzia - Responsabilità del garante originario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240519-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata. (Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità concorrente del venditore e del datore di lavoro per l'infortunio cagionato al lavoratore dalla mancata installazione su di una macchina delle protezioni imposte dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)