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Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 28/01/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289679-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Datore di lavoro che minaccia il dipendente di licenziamento - Costrizione ad accettare una retribuzione inferiore a quella formalmente risultante dalle buste paga e a sottoscrivere le relative buste paga - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289679-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che minaccia di licenziamento un dipendente per costringerlo ad accettare, mediante sottoscrizione delle buste paga, una retribuzione inferiore a quella dalle stesse formalmente risultante, così ottenendo l'ingiusto profitto, costituito dal risparmio di spesa e conseguito attraverso modifiche contrattuali che riducono o eliminano diritti del lavoratore, nonché il vantaggio di impiegare un dipendente, che subisce conseguenze patrimoniali negative, a condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, con correlativo danno per la vittima, che, contrariamente al vero, risulta percettrice di redditi in misura superiore a quella reale.

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)