Sez. U, Sentenza n. 1979 del 20/03/1986 (Rv. 445214 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - IN GENERE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - IN GENERE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad un provvedimento del consiglio di stato, il quale modifichi una propria precedente statuizione circa la sospensione in via cautelare dell'atto amministrativo impugnato, la questione rivolta a sostenere l'illegittimità di tale modifica, a causa della pregressa consumazione del potere di adottare provvedimenti cautelari, non è deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, in quanto non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma si traduce nella denuncia di una violazione di legge (divieto del "bis in idem") nell'ambito dell'Esercizio di tali attribuzioni. (V 5749/82, mass n 423480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)