Sez. U, Sentenza n. 5749 del 03/11/1982 (Rv. 423480 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - PRONUNCIA AVENTE AD OGGETTO LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO IN PROPRIA PRECEDENTE SENTENZA - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE - EVENTUALE ILLEGITTIMITÀ DELLA CORREZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - PRONUNCIA AVENTE AD OGGETTO LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO IN PROPRIA PRECEDENTE SENTENZA - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE - EVENTUALE ILLEGITTIMITÀ DELLA CORREZIONE - IRRILEVANZA.*
Avverso la pronuncia del consiglio di stato, la quale, in accoglimento di istanza di parte e nelle forme di cui all'art. 93 del R.d. 17 agosto 1907 n. 642, abbia provveduto alla correzione di errore materiale contenuto in propria precedente sentenza, la esperibilità del ricorso per Cassazione, per denunciare che tale pronuncia ha travalicato i limiti della mera correzione, modificando sostanzialmente la decisione corretta, resta preclusa dal fatto che la correzione, ancorché illegittima, non integra un autonomo e nuovo Esercizio del potere giurisdizionale, ma si immedesima con la sentenza corretta, con la conseguenza che tale violazione - come peraltro l'eventuale configurarsi in ordine ad un preteso giudicato - non investendo i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del consiglio di stato non può essere fatta valere con il suddetto ricorso. (V 5687/79, mass n 402285; (V 2975/77, mass n 386518; (V 2263/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)