Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012 (Rv. 623599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Contenuto della comparsa di risposta - Deposito della comparsa - Costituzione del contraddittorio solo nei confronti delle parti costituite - Conseguenze - Parte contumace - Necessità di notifica della comparsa di risposta.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)