Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014 (Rv. 632336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita diversa dall'appellante - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)