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Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 09/06/1983 Cc. (dep. 14/06/1983) Rv. 159504 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DEL PERICULUM LIBERTATIS - CONSEGUENZE - DOVERE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO LIBERATORIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159504-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DEL PERICULUM LIBERTATIS - CONSEGUENZE - DOVERE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO LIBERATORIO - FATTISPECIE.*

Nel decidere sulla istanza di libertà provvisoria, l'autorità giudiziaria deve verificare la permanenza o meno di gravi ragioni di cautela processuale, accertando anche se l'eventuale ritorno in libertà dell'imputato si addimostri pericoloso per le esigenze di tutela della collettività. Ne deriva che i provvedimenti in tema di libertà provvisoria sono da rapportarsi alla cosiddetta discrezionalità normativamente orientata, posto che, con la cessazione del periculum libertatis, il magistrato ha il dovere di emettere la provvidenza liberatoria allorquando la stessa sia dalla legge consentita. (nella specie si è precisato che, interpretando l'art. 277, primo comma, cod. proc. pen., come espressione di discrezionalità vincolata, si adegua l'anzidetta norma alla lettera e allo spirito degli enunciati costituzionali e in particolare all'art. 13 cost. Che, nel dichiarare inviolabile la libertà personale, pone lo accento sull'Obbligo di ripristino della stessa allorché venga meno il periculum libertatis, essendo legittimo il diniego del beneficio solo quando sia fondato sul persistere di gravi ragioni di cautela processuale e sulla impossibilità d'un favorevole giudizio prognostico, nel senso che gli effetti negativi connessi al ritorno in libertà dell'imputato non siano neutralizzabili neppure attraverso il rimedio ex art. 282 cod. proc. pen.). nulla in termine.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 1, Costituzione art. 13 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 282 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)