Sez. 1, Sentenza n. 546 del 13/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163936 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CRITERI INDICATI NELL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - NATURA - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CRITERI INDICATI NELL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - NATURA - EFFETTI.*
I criteri indicati dall'art. 254, secondo comma cod. proc. pen. hanno carattere generale e da essi non può prescindersi nella concessione sia della libertà provvisoria che degli arresti domiciliari, a meno che le condizioni di salute dell'imputato siano non solo particolarmente gravi ma anche tali da non consentirne le cure necessarie nello stato di detenzione. In questo caso, lo stato di salute assume, in tema di libertà provvisoria, così come per gli arresti domiciliari, valore decisivo assorbente rispetto ad ogni altra esigenza per la preminenza accordata dal legislatore alle ragioni umanitarie. (V mass n 159504; (V mass n 159312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)