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Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Programma di liquidazione - Approvazione - Omessa impugnazione - Preclusione all’impugnazione degli atti attuativi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655028-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104 ter l.fall., non preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi del medesimo, considerata la natura di pianificazione ed indirizzo generale del detto programma, che lo rende inidoneo ad incidere immediatamente su specifiche situazioni di diritto soggettivo e, dunque, privo dell'attitudine al giudicato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 104 ter, Legge Falliment. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)