Sez. 1 - , Ordinanza n. 1902 del 25/01/2018 (Rv. 646861 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione alla esecuzione del programma di liquidazione - Domanda di revoca - Rigetto del giudice delegato in sede di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto con il quale il giudice delegato abbia respinto il reclamo diretto ad ottenere la revoca dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori è privo dei caratteri di decisorietà e definitività e pertanto non può essere impugnato mediante il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 104 ter, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)