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Sez. 5, Sentenza n. 598 del 01/10/2003 Cc. (dep. 13/01/2004) Rv. 227445 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Beni facenti parte di fondo patrimoniale - Sequestrabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di reati fallimentari.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227445-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia (nella specie la Corte ha anche precisato che è irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)