Sez. 5, Sentenza n. 42244 del 14/10/2010 Cc. (dep. 29/11/2010) Rv. 248891 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Somme dovute a titolo di retribuzione - Superamento del limite della impignorabilità dei beni - Proponibilità in sede civile e non davanti al tribunale del riesame - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo di somme dovute a titolo di retribuzione e di crediti di lavoro confluiti in azioni di partecipazione cooperativa, le questioni relative ai limiti di pignorabilità dei beni non sono proponibili davanti al Tribunale del riesame investito dell'incidente cautelare penale. (La Corte ha osservato che tali questioni, essendo preordinate alla individuazione dei beni da sottoporre legittimamente a sequestro fino alla concorrenza della entità del debito da garantire, sono invece proponibili dalla parte interessata in sede civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)