Sez. 3, Sentenza n. 5528 del 10/09/1986 (Rv. 448044 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI - APPELLO DEL PRIVATO IN ORDINE ALLO AMMONTARE DEL "QUANTUM" LIQUIDATOGLI PER IL DANNO DA FATTO ILLECITO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELLA P.A. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEL DANNO COME DERIVATO DA ATTIVITÀ LECITA E NON EX ART. 2043 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI - APPELLO DEL PRIVATO IN ORDINE ALLO AMMONTARE DEL "QUANTUM" LIQUIDATOGLI PER IL DANNO DA FATTO ILLECITO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELLA P.A. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEL DANNO COME DERIVATO DA ATTIVITÀ LECITA E NON EX ART. 2043 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al giudizio instaurato da un privato nei confronti della P.a. Per il risarcimento danno da fatto illecito, proposto appello da parte del privato circa l'ammontare del quantum liquidatogli, è ammissibile l'appello incidentale tardivo con il quale l'amministrazione censuri la qualificazione del diritto riconosciuto al danneggiato per avere questi diritto ad equo indennizzo per danni causati da attività lecita e non al risarcimento per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., trattandosi di impugnazione di un capo di sentenza connesso con quello appellato in via principale e per il quale l'interesse alla riforma, pur virtualmente insorto al momento della pubblicazione della sentenza, è divenuto rilevante ed attuale solo a seguito dell'impugnazione principale diretta a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenute nella sentenza impugnata. (Conf 3556/85, mass n 441171; (Conf 5814/81, mass n 416532; (Conf 6231/80, mass n 409954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)