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Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981 (Rv. 416532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa quando investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o quando riguardi un capo dipendente o connesso, l'interesse alla cui riforma, pur insorto al momento della pubblicazione della sentenza medesima, sia divenuto rilevante ed attuale soltanto per effetto della impugnazione principale, diretta a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenute nella sentenza impugnata con statuizione di reciproca soccombenza. (Conf 4005/78, mass n 393606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)