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Sez. 4, Sentenza n. 11351 del 20/04/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233656 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Dirigenti e preposti - Responsabilità "iure proprio".
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233656-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

L'art. 1, comma quarto bis, del D.lgs.19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, comporta che i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti), al pari di quest'ultimo, sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti e preposti e, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc".

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1 com. 4 n. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)