Sez. 4, Sentenza n. 11351 del 20/04/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233656 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Dirigenti e preposti - Responsabilità "iure proprio".
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'art. 1, comma quarto bis, del D.lgs.19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, comporta che i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti), al pari di quest'ultimo, sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti e preposti e, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc".
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1 com. 4 n. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)