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Sez. 3, Sentenza n. 39268 del 13/07/2004 Ud. (dep. 07/10/2004) Rv. 230088 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Responsabilità penale - Delega di funzioni - Forma scritta - Necessità - In genere - Esclusione - Nel settore pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230088-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta la necessità della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che solo in campo amministrativo sussiste l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all'interno della struttura.

Riferimenti normativi: Legge 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)