Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996 (Rv. 500975 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Limiti probatori posti dal codice civile - Divieto di prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento - Ammissione della prova in deroga a tali limiti da parte del giudice del lavoro - Considerazione o meno della prova assunta - Discrezionalità dei relativi poteri - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Il potere del giudice del lavoro di ammettere mezzi di prova in deroga ai limiti posti dal codice civile - quale specificamente il divieto di cui all'art. 2721 di ammissione di prova per testimoni su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento -, previsto dall'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere discrezionale e quindi la determinazione assunta del giudice di merito di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei suddetti limiti, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'accordo scritto con cui, in sede di risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro, una società si era impegnata a riassumere la dipendente in caso di suo licenziamento da parte del nuovo datore di lavoro, senza dare rilievo alla dichiarazione di un teste secondo cui tra le parti non si era pervenuti ad un accordo circa la validità temporale dell'impegno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)