Sez. L, Sentenza n. 8229 del 07/10/1994 (Rv. 488039 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Prova testimoniale al di fuori dei limiti generali e dello specifico limite ex art. 1417 cod. civ. - Ammissione nel rito del lavoro - Facoltà del giudice.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Nella nuova (come nella precedente) disciplina del processo del lavoro, il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale al di fuori dei limiti generali stabiliti non solo dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ., ma anche dello specifico limite di cui all'art. 1417 cod. civ. in tema di simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)