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Sez. 2, Sentenza n. 2186 del 26/07/1973 (Rv. 365415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - EFFICACIA PER OPERAI ED IMPIEGATI.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - EFFICACIA PER OPERAI ED IMPIEGATI.*

Ai fini della pensione di invalidita, dopo la sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale, anche per gli operai e sufficiente la riduzione della capacita di guadagno a meno della meta. (V 771/73, mass n 363024).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)