Sez. U, Sentenza n. 2423 del 10/10/1966 (Rv. 324690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI DI NOTIFICAZIONE ATTINENTI AL LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE O ALLA PERSONA PRESSO LA QUALE LA NOTIFICAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI DI NOTIFICAZIONE ATTINENTI AL LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE O ALLA PERSONA PRESSO LA QUALE LA NOTIFICAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*
I vizi di notificazione del ricorso per Cassazione, come dell'impugnazione in genere, ed in particolare i vizi attinenti al luogo della notificazione od alla persona presso la quale la notificazione dev'essere eseguita, non importano inesistenza della notificazione, sibbene nullita sanabile ex tunc, o attraverso la Costituzione della parte, sia pure dopo la scadenza del termine d'impugnazione, ovvero attraverso la rinnovazione della notificazione a norma dell'art 291 cod proc civ, quando la suddetta Costituzione non sia avvenuta. (Conf 518/64; 1100/63; 962/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)