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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)