Sez. 3, Sentenza n. 8906 del 25/08/1999 (Rv. 529446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale di una parte - Impugnazioni delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Inosservanza della forma del ricorso incidentale - Proposizione con ricorso autonomo - Conseguenze - Conversione di tale ricorso in ricorso incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Individuazione nel termine di quaranta giorni per il controricorso - Indipendentemente dall'ordinario termine di impugnazione - Decorrenza di detto termine - Dalla ricezione della notifica dell'impugnazione principale se diretta contro la parte successivamente impugnante - Dalla ricezione della notifica di una successiva impugnazione in caso contrario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità - ancorché si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva (rispetto ad altra già formulata), perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - resta condizionata, senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod.proc.civ.). Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale e, nel caso in cui tale parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva (proposta in forma incidentale a sua volta o, se proposta in forma autonoma, da intendersi convertita in incidentale), dalla notificazione di detta impugnazione successiva (sulla base di tali principi, la Suprema Corte, nella specie, ha dichiarato inammissibile un ricorso, pur proposto in via autonoma, da una parte che, non avendo ricevuto la notifica dell'impugnazione principale, contro di lei non diretta, ma solo di altro ricorso autonomo successivo di altra parte contro di lei, viceversa, pure diretto, aveva notificato il suo ricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla ricevuta notificazione di quel ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)