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Sez. 3, Sentenza n. 1078 del 23/02/1981 (Rv. 411625 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO IN CASO DI INESATTO ADEMPIMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411625-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO IN CASO DI INESATTO ADEMPIMENTO - CRITERI.*

Ai fini della risoluzione del contratto, in caso di inesatto adempimento dell'obbligazione, l'indagine circa la gravita dello inadempimento deve tener conto del valore - determinabile attraverso il criterio di proporzionalita - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonche considerare se, per effetto dell'inadempimento, si e verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, si da scuotere la fiducia di costei nell'ulteriore corretta esecuzione del contratto. (Conf 4187/79, mass n 400698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)