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Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 09/06/1983 (Rv. 428906 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - PARZIALE O INESATTO ADEMPIMENTO DI UNA PRESTAZIONE - INDAGINE CIRCA LA GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA ANCHE IN IPOTESI DI INADEMPIMENTI RECIPROCI - CRITERI - SITUAZIONI MERAMENTE PSICOLOGICHE DELLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA DEL PREZZO, RITENUTO GIUSTIFICATO DA RAGIONI DI PRUDENZA PER L'INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428906-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - PARZIALE O INESATTO ADEMPIMENTO DI UNA PRESTAZIONE - INDAGINE CIRCA LA GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA ANCHE IN IPOTESI DI INADEMPIMENTI RECIPROCI - CRITERI - SITUAZIONI MERAMENTE PSICOLOGICHE DELLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA DEL PREZZO, RITENUTO GIUSTIFICATO DA RAGIONI DI PRUDENZA PER L'INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE.*

Ai fini della risoluzione del contratto, nel caso di parziale o inesatto adempimento di una prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempienza deve tener conto del valore - determinabile mediante il criterio di proporzionalità - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, estendendosi altresì, in ipotesi di deduzione di inadempimenti reciproci, ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento ai rapporti di proporzionalità e causalità delle rispettive inadempienze, allo scopo di individuare la parte responsabile dell'esito non regolare del contratto, senza rilievo per le situazioni meramente psicologiche delle parti. (nella specie, in cui si discuteva dell'inadempimento di un preliminare di vendita, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la gravità ex art. 1455 cod. civ. nel mancato pagamento di una rata del prezzo siccome giustificato da inadempienze dell'altra parte e quindi dettato da ragioni di prudenza). (V 183/82, mass n 417874; (V 1078/81, mass n 411625; (V 4187/79, mass n 400698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)