Sez. 6, Sentenza n. 8612 del 17/04/1998 Ud. (dep. 24/07/1998) Rv. 211460 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Circostanze su cui deve vertere l'esame - Individuazione attraverso il richiamo al fatto - Ammissibilità - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, co. 1, cod. proc. pen. riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti (fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione; circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagine; circostanze desumibili dalla qualificazione del teste e dalla documentazione nota; racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)