Sez. 2, Ordinanza n. 7035 del 15/03/2024 (Rv. 670657-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio - Liquidazione a carico dell’erario - Applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza - Applicazione delle tariffe professionali - Esclusione - Fattispecie. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso del consulente di parte, per l'attività svolta in qualità genetista forense, sulla base della tariffa professionale dei biologi).
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)