Sez. L - , Sentenza n. 1705 del 23/01/2017 (Rv. 642525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al gratuito patrocinio - Compenso del CTU - Prenotazione a debito ad istanza del consulente - Ammissibilità - Divieto del giudice di porle a carico della parte soccombente ammessa a quel patrocinio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la decisione, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)