Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 07/05/1999 (Rv. 526117 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Principi generali del processo esecutivo - Applicabilità - Nullità dell'atto conclusivo di una fase del procedimento - Riflesso sulle fasi successive - Limiti - Provvedimento dipendente - Reclamabilità - Presupposti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Il processo esecutivo, nel cui ambito deve essere inquadrato anche il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari, è strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema del processo ordinario di cognizione - ma come una successione di subprocedimenti preordinati a distinti provvedimenti successivi; conseguentemente, le nullità verificatesi in una determinata fase del procedimento, possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono solo se fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva in quanto la situazione viziante si riproduce identica a se stessa nel corso dell'intero processo impedendo che questo pervenga al risultato che ne costituisce lo scopo, nel qual caso è rilevabile in ogni tempo (nella specie si è affermato che non era sanata e poteva autonomamente farsi valere con reclamo la nullità dell'ordinanza di autorizzazione al trasferimento di un bene prima dell'integrale versamento del prezzo, benché il relativo vizio fosse rilevabile già nel precedente provvedimento di aggiudicazione del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)