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Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009 (Rv. 610186 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Situazioni invalidanti riguardanti singoli atti - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Limite temporale con riguardo agli atti anteriori alla vendita - Udienza di autorizzazione alla vendita - Configurabilità - Proposizione dell'opposizione ex art. 617 cod.prc.civ. nel corso ulteriore del processo - Ammissibilità - Condizioni - Natura del vizio - Portata impeditiva al conseguimento dello scopo del processo esecutivo con l'espropriazione dei beni pignorati - Indispensabilità.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610186-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel processo esecutivo, strutturato quale successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, l'autorizzazione della vendita preclude la deducibilità di vizi attinenti ai singoli atti che abbiano preceduto le udienze fissate ex artt. 530 e 569 cod. proc. civ., nel senso che, relativamente a detti vizi, l'udienza è l'ultimo momento utile per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ove non si sia verificata ancora decadenza; le situazioni invalidanti che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita sono, però, suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo, ancora nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, solo in quanto impediscano che esso consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)