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Sez. 1, Sentenza n. 9284 del 12/07/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202229 - 01

Notificazioni - Al difensore | Sostituto del difensore - Immutabilità del titolare dell'ufficio originariamente nominato - Conseguenze in tema di destinazione delle notifiche.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202229-01

Notificazioni - Al difensore

La vigente disciplina processuale, radicalmente innovando quella del codice del 1930 e ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 dell'art. 2 della legge delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche quella è caratterizzata dalla immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Ne discende immediatamente che, qualora occorra sostituire il difensore, sia questo di fiducia o d'ufficio, in situazioni che di per sè non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa per l'altro - e che si possono individuare, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa - titolare di questa rimane sempre l'originario difensore designato. Questi, poi, cessata la situazione che ha dato causa alla nomina del "sostituto", può riprendere immediatamente il suo ruolo e svolgere le sue funzioni, non richiedendo la vigente disciplina processuale, proprio per l'immutabilità della difesa e per lo automatismo della reintegrazione, preavviso di sorta. Conseguenza ultima di queste considerazioni è che destinatario della notifica di atti destinati alla difesa è il difensore che risulti titolare dell'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)