Sez. 6, Sentenza n. 7337 del 26/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209744 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Immutabilità del difensore - Sussistenza - Trasferimento del processo ad altro ufficio per competenza territoriale - Necessità di una nuova nomina - Esclusione - Permanenza del difensore di ufficio precedentemente nominato - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
In tema di difesa di ufficio, data la equiparazione affermata dal codice di rito tra la difesa di ufficio e quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra autorità giudiziaria per competenza territoriale, e non ostando a ciò la previsione dell'art. 29 disp. att. cod. proc. pen., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario, non implica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 29 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 65, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)