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Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 07/07/2004 (Rv. 574263 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Rappresentanza in assemblea - Rapporti fra condomino rappresentato e rappresentante - Disciplina - Regole attinenti al mandato - Applicabilità - Conseguenze in tema di legittimazione a far valere vizi della delega o violazioni della stessa - Altri condomini estranei - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574263-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE

In tema di condominio e nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)