diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 30/01/2013 (Rv. 625133 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Rappresentanza in assemblea - Rapporti tra condominio rappresentato e rappresentante - Disciplina - Regole attinenti al mandato - Applicabilità - Conseguenze in tema di legittimazione a far valere vizi della delega o violazioni della stessa - Altri condomini estranei - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625133-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE

In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)